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“SOLO CORRUZIONE, NESSUNA MAFIA”, LA SENTENZA DEI GIUDICI SUL MONDO DI MEZZO

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«Ai fini del reato di cui all’art. 416 bis del codice penale è necessario l’impiego del metodo mafioso e, dunque, il reato non si configura quando il risultato illecito sia conseguito con il ricorso sistematico alla corruzione, anche se inserita nel contesto di cordate politico-affaristiche ed anche ove queste si rivelino particolarmente pericolose».

È quanto scrivono i giudici della X sezione penale nelle circa 3000 pagine delle motivazioni della sentenza al processo al “Mondo di mezzo”, depositate oggi. Per i giudici il metodo mafioso si configura in presenza di «esercizio della forza dell’intimidazione».

«Va detto – aggiungono – che il Tribunale non ha individuato, per i due gruppi criminali, alcuna mafiosità “derivata” da altre, precedenti o concomitanti, formazioni criminose. Le due associazioni non sono caratterizzate neppure da mafiosità “autonoma”».

I giudici scrivono che «deve quindi ribadirsi l’impossibilità di tenere conto – ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 416 bis c.p. – di eventuali condotte qualificabili come “riserva di violenza”, condotte che possono riguardare soltanto le mafie “derivate”, le uniche in grado di beneficiare della intimidazione già praticata dalla struttura di derivazione».

«Nessuna risultanza istruttoria dimostra – continuano i giudici – però, che Buzzi ed i suoi sodali, nelle attività illecite riguardanti la pubblica amministrazione, conoscessero ed intendessero avvalersi dei metodi e dei comportamenti utilizzati dal gruppo costituitosi presso il benzinaio di Corso Francia».

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