Dal Campidoglio

LA NUOVA ORDINANZA DI GUALTIERI RIMANDA AL 15 NOVEMBRE L’ACCENSIONE DEI TERMOSIFONI

Se fino a una settimana fa in Italia si poteva godere di un insolito clima mite per la stagione, da qualche ora l’inverno è arrivato prepotentemente a reclamare il suo ruolo. Temperature in picchiata, dunque, su tutta la penisola e una sola domanda su quando sarà possibile accendere i riscaldamenti. A Roma, il sindaco Gualtieri, ha firmato l’ordinanza che rimanda l’accensione dei caloriferi di due settimane, al prossimo 15 novembre.
Come riportato dal sito di Roma Capitale, “in continuità con il Piano Nazionale, la stagione del riscaldamento 2023-2024 prevede un periodo di funzionamento tra il 15 novembre 2023 e il 7 aprile 2024. Inoltre gli impianti si potranno accendere “per un massimo di 11 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascuno giorno; per gli Uffici dell’Amministrazione Capitolina per un massimo di 10 ore giornaliere”.

Secondo l’ordinanza firmata da Gualtieri occorrerà ridurre la temperatura di un 1°C: “17° C +2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 19° C +2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici. Periodo di accensione e tetto massimo di ore non valgono per strutture sanitarie, case di riposo, scuole materne e nidi, piscine e saune, sedi diplomatiche non ubicate in edifici condominiali. Sono inoltre esonerati dal rispetto dei riferimenti di giornate di utilizzo gli impianti a pompe di calore, anche integrati con fonti rinnovabili”.

LA DIVISIONE IN FASCE CLIMATICHE DELL’ITALIA – I periodi e le ore in cui è possibile accendere i termosifoni variano dalla posizione in cui ci si trova. A tal proposito, il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 ha diviso l’Italia in sei zone climatiche in base alla temperatura media giornaliera.

Zona A: comuni con gradi-giorno inferiori a 600;
Zona B: comuni con gradi-giorno tra 600 e 900;
Zona C: comuni con gradi-giorno tra 901 e 1400;
Zona D: comuni con gradi-giorno tra 1401 e 2100;
Zona E: comuni con gradi-giorno tra 2101 e 3000;
Zona F: comuni con gradi-giorno superiori a 3000.

Secondo il decreto, l’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell’impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione:

Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
Zona F: nessuna limitazione.

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