TAR SOSPENDE DELIBERA COMUNALE SUGLI NCC “AMMINISTRAZIONE RIESAMINI PROVVEDIMENTO”

. I giudici amministrativi si sono così pronunciati sul ricorso con istanza di sospensiva proposto dall’Anitrav, fissando anche per l’8 luglio l’udienza per la trattazione nel merito del ricorso.
Nell’accogliere l’istanza cautelare, il collegio, presieduto da Filoreto D’Agostino, rileva che “appare meritevole di riesame la parte del provvedimento relativa alla disciplina delle modalità semplificate previste per i titolari di appalti di servizi aggiudicati da soggetti tenìnuti all’applicazione del d.lgs 163/2006, non essendovi alcuna ragione perché tali agevolazioni non debbano trovare applicazione anche ai contratti stipulati dagli Ncc con operatori privati (ad esempio tour operator e agenzie di viaggio)” nonché “la parte in cui si fa riferimento al territorio di Roma capitale, senza precisare quali siano i confini rispetto ai quali trova applicazione l’obbligo di comunicazione”. I giudici, pur considerando che allo stato la delibera contestata “si limita a prescrivere meri obblighi di comunicazione (da effettuarsi on-line e, quindi, in tempo reale) con modalità complessive tali da non interferire con il regolare svolgimento del servizio di Ncc, sia esso a viaggio o a tempo (in particolare per quanto riguarda le modalità di trattamento dei dati del committente e di comunicazione dei dati del servizio, questi ultimi limitati all’inizio e al chilometraggio” hanno così ritenuto meritevole riesaminare appunto alcune parti del provvedimento.
Il collegio si è infine riservato di decidere in fase di merito in merito alla valutazione dei profili di illegittimità Costituzionale di gran parte della legge-quadro del 1992 per “il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, che ha disciplinato il settore. (omniroma)



