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IL TAR DEL LAZIO CONFERMA: GIUSTO LO STOP AI DOCENTI SENZA GREEN PASS

Il Tar del Lazio con due decreti monocratici ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal ministero dell’Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di possesso di certificazione verde anti-Covid del personale scolastico. Quindi risulta giusto sospendere dal lavoro e dallo stipendio i docenti sprovvisti di green pass, che diventa obbligatorio a scuola.

​Il ricorso era stato presentato dall’Anief e da altre associazioni che chiedevano l’annullamento delle disposizioni del ministero “previa la sospensione dell’efficacia” delle stesse. Secondo i giudici del Tar del Lazio, il diritto del personale scolastico a non vaccinarsi “non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, soprattutto perché è un diritto che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza”.

“In ogni caso il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2 – si legge in un passaggio del provvedimento firmato dal giudice Giuseppe Sapone -. Nell’ottica del legislatore la presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa”. Infine, “l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni – si legge nel provvedimento – è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente”.

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