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IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO DEL CAMPIDOGLIO, IL MIBACT DICE ADDIO AL COLOSSEO

 

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Con la riforma del Mibact, la città di Roma avrebbe perso gran parte delle risorse provenienti dalla bigliettazione del Colosseo. Questa la motivazione principale addotta dal Tar nella sentenza con cui accoglie il ricorso del Campidoglio contro l’istituzione del Parco Archeologico del Colosseo disopsta con decreto dal Mibact.
“Nel caso di specie – si legge in uno dei passaggi della sentenza – è evidente che pur avendo il Ministero proceduto alla riorganizzazione dei propri uffici, ha inciso sulle prerogative di Roma capitale in relazione alla assoluta unicità della disciplina relativa al Colosseo e all’area dei Fori, considerato che la quantità degli incassi derivanti da tale area limitata ma rilevantissima sul piano dell’interesse (culturale ed economico) nazionale, comporta che anche solo la differente ripartizione delle risorse tra diversi uffici del Ministero influisce sulla valorizzazione di tutti i beni culturali situati all’interno dell’intero territorio di Roma capitale. Si deve infatti considerare che gli incassi del Colosseo erano destinati alla Soprintendenza per l’archeologia di tutto il Comune di Roma e, poi, alla area interna alle Mura Aureliane, oltre ai siti esterni a tale area espressamente individuati nel decreto del 9 aprile 2016”.
Nelle 36 pagine dell’atto i giudici amministrativi affermano come il ricorso “è fondato e deve essere accolto”.
Il collegio evidenzia come “con l’istituzione del Parco archeologico del Colosseo, è stata invece individuata un’area più ristretta limitrofa al Colosseo e ai Fori, quella identificata con l’area archeologica oggetto dell’Accordo tra il Ministero e Roma Capitale per la valorizzazione dell’area archeologica centrale sottoscritto il 21 aprile 2015, nella quale il direttore del Parco archeologico esercita le funzioni spettanti ai soprintendenti archeologia, belle arti e paesaggio”. Roma capitale sul punto ha lamentato la violazione delle normative e dell’Accordo di valorizzazione: “La nuova configurazione (con la sottrazione, quindi, di tale area medesima alla Soprintendenza Speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma e con la contestuale attribuzione, in base al d.m. impugnato, del solo trenta per cento dei ricavi dei biglietti del Parco archeologico a tale Soprintendenza speciale) avrebbe poi comportato la perdita per la città di Roma (ed in particolare per tutte le aree archeologiche escluse dal Parco e rimaste di competenza della Soprintendenza speciale) di gran parte dei proventi del Colosseo – si legge nella sentenza – inoltre, avrebbe sancito la eliminazione della rilevanza unitaria dell’area all’interno delle mura aureliane, oggetto della tutela Unesco”. Secondo la normativa e allo statuto di Roma capitale “è attribuito alla città di Roma un particolare ruolo nell’attività di valorizzazione dei beni culturali romani, rispetto a cui lo Stato, pur mantenendo le proprie funzioni in materia di organizzazione dei propri uffici, non può incidere unilateralmente, trattandosi appunto di aspetti relativi alla valorizzazione dei beni culturali, le cui funzioni amministrative sono state attribuite alla competenza concorrente di Roma capitale”. Secondo il Tar “la disciplina del decreto ministeriale non ha preso in considerazione né le norme del d.lgs. n. 61 del 2012, che prevedono il coordinamento istituzionale tra amministrazioni statali e Roma capitale, né – se non con riferimento all’individuazione dell’area di competenza del Parco archeologico – l’accordo tra Roma capitale e Ministero dei beni culturali sottoscritto il 21 aprile 2015”. Non solo, le disposizioni normative non attribuiscono “al Ministro alcun potere di creare un nuovo ufficio dirigenziale generale, come quello istituito per il Parco archeologico del Colosseo. Il comma 327 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, peraltro, richiamato dall’articolo 1 comma 432 della legge n. 232 del 2016, solo per le ‘modalità’ ha attribuito al Ministro il potere di incidere sugli uffici dirigenziali anche generali, ma limitato alla ‘soppressione, fusione, o accorpamento’. Anche la norma in esame non attribuisce alcun potere generale di riorganizzazione anche degli uffici dirigenziali generali al Ministro, ma un potere organizzativo limitato a consentire la soppressione, la fusione o l’accorpamento di uffici. In conclusione, ritiene il Collegio che tali norme, derogatorie delle disposizioni generali in materia di organizzazione dei pubblici uffici, per cui gli uffici di livello dirigenziale generale sono di competenza del regolamento di organizzazione, non abbiano attribuito al Ministro alcun potere di creare un nuovo ufficio dirigenziale generale, come invece avvenuto nel caso di specie con l’istituzione del Parco archeologico del Colosseo”. Risulta quindi “evidente la violazione delle richiamate norme di legge e lo straripamento di potere in relazione a tali previsioni normative”.

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