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IL PAPA MODIFICA LE NORME VATICANE SULLA GIUSTIZIA

Papa Francesco ha promulgato una Lettera apostolica in forma di Motu proprio con modifiche legislative in materia di giustizia, riguardanti il codice penale, quello di procedura penale e la legge n. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano.

In particolare, all’articolo 1 viene stabilito che “al condannato ad una pena restrittiva della libertà personale, il quale durante l’esecuzione della pena abbia tenuto una condotta tale da far presumere il suo ravvedimento ed abbia proficuamente partecipato al programma di trattamento e reinserimento, è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione da quarantacinque a centoventi giorni per ogni anno di pena scontata”.

All’inizio dell’esecuzione della pena, inoltre, “il condannato elabora, d’intesa con il giudice dell’esecuzione, un programma di trattamento e reinserimento contenente l’indicazione degli impegni specifici che assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni”. Il condannato, a tal fine, “può proporre lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, di attività di volontariato di rilievo sociale nonché condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa”.

Tra le varie modifiche al codice di procedura penale, quella secondo cui “l’imputato in istato di arresto assiste all’udienza libero nella persona, con le cautele necessarie per impedirne la fuga. Se in qualsiasi momento rifiuti di assistervi (…), il giudice ordina che si proceda come se fosse presente l’imputato, il quale, per tutti gli effetti del contraddittorio, è rappresentato dal difensore”. Inoltre, “quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenti all’udienza, e sia dimostrato che si trova nell’impossibilità di comparire per legittimo e grave impedimento, ovvero se per infermità di mente sia nell’impossibilità di provvedere alla propria difesa, il tribunale, o il giudice unico, anche d’ufficio, sospende o rimanda il dibattimento secondo le circostanze; prescrive, quando occorra, che il provvedimento sia notificato all’imputato; può autorizzare altresì il danneggiato che ne faccia istanza, a promuovere o proseguire l’azione per i danni avanti il giudice civile indipendentemente dal procedimento penale”.

Per quanto riguarda infine le modifiche e integrazioni alla legge n. CCCLI, il Motu proprio stabilisce tra l’altro “l’ufficio del promotore di giustizia esercita in autonomia e indipendenza, nei tre gradi di giudizio, le funzioni di pubblico ministero e le altre assegnategli dalla legge”. Sia nei giudizi di appello, quindi, sia in quelli di cassazione “le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un magistrato dell’ufficio del promotore di giustizia”.

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