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DAL TAR VIA LIBERA AL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO

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La Sesta sezione del Consiglio di Stato, con due sentenze pubblicate oggi, ha accolto gli appelli del Ministero dei beni culturali (MIBACT) proposti contro due sentenze del TAR Lazio che avevano a loro volta accolto i ricorsi di Roma Capitale in relazione all’istituzione del Parco archeologico del Colosseo e alla nomina con selezione pubblica internazionale del Direttore del Parco.

Nel dettaglio, nelle sentenze depositate oggi il Consiglio di Stato si pronuncia su tre questioni: quella del necessario coinvolgimento di Roma Capitale nel processo decisionale, quella della fonte istitutiva ed infine quella in merito al conferimento dell’incarico di direzione del Parco archeologico del Colosseo anche a cittadini non italiani. La prima riguarda la necessità di coinvolgere, per assicurare il principio di leale collaborazione, Roma Capitale nella fase di istituzione del Parco archeologico. I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che “sia necessario distinguere la fase di organizzazione amministrativa da quella di esercizio delle funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale”. La prima fase, che viene in rilievo con la istituzione del Parco – poiché riguarda la creazione di uffici dirigenziali statali – “rientra nell’esclusiva competenza legislativa dello Stato e amministrativa del Ministero. L’esigenza di assicurare il principio di leale collaborazione viene in rilievo nella seconda fase che è quella della gestione dei beni”.
La seconda questione affrontata dal Consiglio di Stato è relativa alla natura della fonte istitutiva del Parco. I giudici d’appello hanno ritenuto che la legge speciale di disciplina della materia autorizzasse il Ministero ad adottare un decreto non regolamentare.
La terza questione esaminata ha riguardato la possibilità che incarichi, quale quello di Direttore del Parco archeologico, possano essere attribuiti anche a cittadini non italiani. I giudici di Palazzo Spada hanno affermato che “il diritto europeo e la giurisprudenza della Corte di Giustizia ammettono che sia consentita una riserva di posti a soli cittadini italiani, con deroga al principio generale di libera circolazione dei cittadini europei, soltanto in relazione a posti che implicano l’esercizio, diretto o indiretto, di funzioni pubbliche, quali sono, in particolare, quelle poste in essere nei settori delle forze armate, polizia e altre forze dell’ordine pubblico, magistratura, amministrazione fiscale e diplomazia”. Nel caso in esame il Consiglio di Stato ha ritenuto che “il Direttore del Parco non è chiamato a svolgere tali funzioni, in quanto il bando di gara gli attribuisce compiti che attengono essenzialmente alla gestione economica e tecnica del Parco”. Si è, pertanto, ritenuta “legittima la previsione di una selezione pubblica internazionale”.

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